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permessi-104

La legge 104 tutela i lavoratori disabili in situazione di gravità e loro i familiari.
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti.
  • Cosa spetta:
      • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
      • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

    Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

        • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
        • prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
        • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

    Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:

        • i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
        • il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto

    Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore spettano:

        • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

    Ai genitori, al coniuge, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:

      • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
        Permessi Legge 104: incostituzionale non includere i conviventiLa Corte Costituzionale, con la sentenza num. 213 del 23 settembre 2016, ha stabilito che possono usufruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito anche i conviventi dei cittadini disabili. Le novità, però, non si fermano qui in quanto la limitazione ai soli coniugi e parenti di secondo grado prevista dalla norma è stata definita incostituzionale.
      • NOVITA’:
      • Dalla sentenza num. 213 della Corte Costituzionale, infatti, si apprende che “è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile” previsto dalla Legge 104 “non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità”.A fondamento della pronuncia, il diritto alla salute psico-fisica di ogni cittadino con handicap, diritto che deve essere garantito e tutelato “sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale”, intesa come “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione”.In base alla sentenza della Corte di Cassazione, l’esclusione dei conviventi dal beneficio di permesso dal lavoro e assistenza al cittadino con handicap viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.L’articolo 2 della CostituzioneEsso riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, mentre l’articolo 3 stabilisce in maniera complementare che è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscano il pieno sviluppo della persona umana.L’articolo 32 della CostituzioneTale articolo afferma che la Repubblica “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo” e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nella garanzia della salute e dei diritti inviolabili per tutti è da leggere anche l’assistenza ai disabili compiuta dai parenti e dai compagni, siano essi sposati in matrimonio o conviventi