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  • Sito di informazione sindacale in Nuova Ompi di Femca Cisl

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Tutele per le lavoratrici MADRI

 Lavoratrici dipendenti

Congedo di maternità

La legge tutela la lavoratrice madre nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.
Innanzitutto viene tutelata la salute della lavoratrice, vietando che la stessa venga adibita a lavori ritenuti pericolosi, dall ’inizio della gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, nonché a lavori notturni (dalle 24 alle 6). Hanno l’obbligo di astensione dal lavoro nel periodo che va dai due mesi precedenti alla data presunta del parto fino ai tre mesi dopo il parto. Questo periodo, di regola non inferiore a 5 mesi, può essere esteso per motivi legati alla salute della lavoratrice oppure a mansioni rischiose. Il diritto al congedo di maternità non può essere oggetto di rinuncia in quanto è vietato al datore di lavoro di adibire la lavoratrice al lavoro. La perdita di retribuzione conseguente all’assenza dal lavoro è compensata dall’indennità a carico dell’INPS pari all’80% dell’ultima retribuzione giornaliera. Spesso poi i CCNL integrano sino al 100% della retribuzione spettante.

 

Riposi giornalieri (Allattamento)

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’ orario di lavoro è pari o superiore alla 6 ore giornaliere

1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore;

I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:

  • adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
  • parto gemellare o plurimo.

 Congedo parentale

Al termine del congedo di maternità, la lavoratrice può fruire del congedo parentale, ossia di un’astensione facoltativa dal lavoro, fino a 12 anni di vita del figlio. Questo congedo può essere utilizzato dalla lavoratrice per un periodo massimo di 6 mesi sempre che, sommando eventuali periodi fruiti dall’altro genitore, non sia superata la soglia degli 11 mesi.

  • entro i primi 6 anni del bambino per un periodo massimo complessivo di 6 mesi spetta importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo;
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni del bambino il congedo viene retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, insomma in caso di forte disagio economico; altrimenti il congedo per un bambino con più di 6 anni non viene retribuito affatto;
  • dagli 8 ai 12 anni del bambino non è prevista alcuna retribuzione ma soltanto la possibilità di assentarsi dal lavoro.

Entro un anno di vita del bambino la lavoratrice dipendente ha poi diritto ai riposi giornalieri per allattamento, ossia ad un’assenza oraria giornaliera indennizzata al 100% della retribuzione.

Accordo sindacale interno a Nuova Ompi per le lavoratrici madri.

Per le lavoratrici madri che lavorano a turni in Nuova Ompi è possibile fruire dell’ accordo interno che prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro dal settimo al dodicesimo mese di vita del nascituro.

Tutele per i lavoratori PADRI

Lavoratori dipendenti

 Congedo di paternità

I padri hanno diritto al congedo di paternità qualora rimangano l’unico genitore in seguito a morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre oppure affidamento esclusivo del figlio al padre. Il congedo di paternità quindi non è un diritto autonomo spettante ai padri, ma un diritto subordinato all’assenza della madre ed alla sua impossibilità di fruire del congedo di maternità.

Il congedo di paternità è subordinato al congedo di maternità anche per quanto riguarda la durata:  coincide infatti con il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice; in caso di madre non lavoratrice il congedo è fruibile entro 3 mesi dopo il parto. L’indennità è analoga a quella prevista per le madri lavoratrici dipendenti ed è pari quindi dell’80% dell’ultima retribuzione giornaliera. I CCNL integrano sino al 100% della retribuzione spettante.

Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio.

Questi giorni di astensione sono indennizzati al 100% dell’ultima retribuzione giornaliera.

Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

 Congedo parentale

Diversamente dal congedo di paternità, il congedo parentale è un diritto autonomo del padre, fruibile quindi indipendentemente dalla madre, entro il limite complessivo tra i genitori di 11 mesi ed entro il limite individuale di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre. L’indennità è uguale a quella prevista per il congedo parentale concesso alle madri lavoratrici dipendenti.

Il padre può richiedere il riposo per allattamento solo nei casi di madre casalinga o se la madre lavoratrice rinuncia al diritto.