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Visite di controllo: chiarimenti INPS

IMPORTANTE SAPERE

 

L’INPS, con circolare 95 del 7 giugno 2016 fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato assenti per malattia.

Fasce di reperibilità: ore 10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00. È bene sapere, che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento. Il lavoratore privato assicurato per la malattia non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per: • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità; • provati gravi motivi personali o familiari; • cause di forza maggiore

Sono esentati dal rispetto dell’obbligo di reperibilità in tali fasce orarie lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita o connessi ad una invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%

Da quale giorno inizia la malattia?

L’Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico.

Se il proprio medico non è presente , ci si deve rivolgere alla GUARDIA MEDICA. 

Tieni presente inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti  assente ingiustificato nei giorni  non riconosciuti dall’Inps .                                                                                                                                                      UNA RSU CHE INFORMA